Legge europea 2017

L'Assemblea del Senato il 10 ottobre ha approvato, con modificazioni,  il disegno di legge n. 2886, “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017”, già approvato dalla Camera dei deputati. Il disegno di legge torna all’esame della Camera dei deputati (A.C. n. 4505-B), che si allega, in quanto nel corso dell’esame dell’Assemblea del Senato sono stati approvati due emendamenti (riguardanti le indicazioni in etichettatura e la disponibilità dei dati dei monitoraggi effettuati dalle autorità di bacino).

Soffermandoci su quelli di maggior diretto interesse si osserva che l'articolo 2, aggiunto dalla Camera dei deputati, si riferisce alla tutela dei diritti d'autore contro le violazioni commesse su Internet e attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) il potere di ordinare in via cautelare, ai prestatori di servizi delle società dell'informazione, la cessazione delle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi. Su questa materia, in Commissione il Governo ha accolto l'ordine del giorno n. 1, impegnandosi “a valutare l'opportunità di inserire nella legge di bilancio di prossima discussione una previsione atta a limitare l'esclusiva riconosciuta alla SIAE dalla legge n. 633 del 1941, in modo idoneo a consentire a tutti gli organismi di gestione collettiva di operare sul territorio italiano”.

L'articolo 3 disciplina la tracciabilità dei farmaci ad uso veterinario mediante ricetta sanitaria elettronica, obbligatoria dal 1° settembre 2018. Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati è stata istituita una sanzione amministrativa, salvo che il fatto costituisca reato, per chi falsifichi o tenti di falsificare le ricette elettroniche dei medicinali veterinari. È stato inoltre introdotto, sempre a decorrere dal 1° settembre 2018, l'obbligo di redigere in formato elettronico le ricette per i mangimi dedicati.

L'articolo 4, aggiunto dalla Camera dei deputati, novella l'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche per prevedere sanzioni per alcune violazioni del regolamento UE n. 531 del 2012, relativo al roaming sulle reti di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, e del regolamento n. 2015/2120, relativo all'accesso “a una Internet aperta”. Sono inoltre previsti poteri cautelari dell'Agcom volti a far cessare, sentiti gli operatori interessati, i comportamenti vietati. A tale riguardo, presso la 14a Commissione del Senato, il Governo ha accolto un altro ordine del giorno, il n. 2, con cui si impegna a effettuare gli opportuni approfondimenti relativi alla possibilità di considerare i modem-router utilizzati dall'utente finale per connettersi alla rete Internet come apparati terminali ed in quanto tali di libera scelta dell'utente stesso. Su questo aspetto è stato anche approvato dall’Assemblea del Senato il 5 ottobre l’ordine del giorno G4.200 (testo 2) del sen. Bocchino che si allega.

Il Capo VIII reca “Altre disposizioni”. In tale Capo, l’articolo 24, introdotto alla Camera, prevede che i gestori del traffico telefonico e telematico conservino per settantadue mesi i dati di traffico telefonico e telematico, nonché i dati relativi alle chiamate senza risposta, in deroga all'articolo 132 del codice della privacy, che prevede termini sino a ventiquattro mesi. La finalità è quella di garantire strumenti di indagine efficaci in considerazione delle straordinarie esigenze di contrasto del terrorismo e degli altri gravi reati indicati. Viene specificato che in tal modo si dà attuazione all'articolo 20 della direttiva 2017/541/UE, sulla lotta contro il terrorismo, che impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché le autorità competenti dispongano di strumenti di indagine efficaci, quali quelli utilizzati contro la criminalità organizzata.

L'articolo 28 apporta modifiche al codice della privacy, in attuazione del regolamento n. 679 del 2016, di cui anticipa talune disposizioni per prevedere che il titolare del trattamento dei dati possa avvalersi quale responsabile di soggetti pubblici e privati. Sono, inoltre, previste norme sul riutilizzo dei dati per finalità di ricerca scientifica su autorizzazione del Garante.

L'articolo 29 reca disposizioni in materia di funzionamento del Garante per la protezione dei dati personali finalizzate a potenziare la struttura, prevedendosi che al fine di assicurare il regolare esercizio dei poteri di controllo affidati al Garante per la protezione dei dati personali e per fare fronte agli accresciuti compiti derivanti dalla partecipazione alle attività di cooperazione fra autorità di protezione di dati dell'Unione europea, è attribuito, a decorrere dall'anno 2018, un contributo aggiuntivo pari a 1.400.000 euro.

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