Tra proprietà industriale e diritto d’autore nell’IA

Diritto d'autore e software di intelligenza artificiale 

Il diritto dell’autore sul programma di intelligenza artificiale nasce con lo sviluppo dello stesso; a tutelarlo è una legge ormai datata, la 633/1941 che riconosce sin dalla nascita dell’opera all’autore i diritti morali, non cedibili e consistenti nel riconoscimento del diritto alla paternità dell’opera; i diritti patrimoniali, che sono trasferibili e che consentono il diritto allo sfruttamento economico dell’opera. Affinché il diritto d’autore sussista non necessita pertanto di alcun riconoscimento (salvo un rafforzamento di tutela con deposito presso la SIAE) ed avrà una durata sino ai 70 anni oltre la morte dell’autore. Su questo aspetto sappiamo che le controversie maggiori derivano dallo sviluppo da parte di più soggetti che rivendicano spesso vicendevolmente la paternità di un programma, piuttosto che lo sviluppo su commissione, dove la mancanza di disciplina preventiva circa la cessione o disponibilità del codice sorgente o il riutilizzo dello stesso da parte dello sviluppatore, danno adito a non pochi ricorsi in giudizio. Sul fronte del software, dunque, la miglior tutela che uno sviluppatore di soluzioni di IA particolarmente ambite nei vari settori, è quella di disciplinare sin dall’origine tutti gli aspetti relativi ai diritti riconosciuti a chi acquisisce il software o lo sfrutta o ne accresce le potenzialità. Detto ciò, teniamo conto che molti progetti di sviluppo di intelligenza artificiale vengono pubblicati con sorgente open source: il software viene immesso sul mercato con una licenza che consente di modificarlo o migliorarlo a chiunque sia in grado di farlo. I diritti di proprietà intellettuale in questo caso sono di pubblico dominio, anche se ciò non proibisce allo sviluppatore di richiedere comunque un corrispettivo sul codice originario.

 

La brevettabilità

Il secondo scenario giuridico cui accennavamo nell’ambito dell’IA è quello della brevettabilità di certe soluzioni. Occorre evidenziare che ai sensi dell’art. 45 comma 2 lett. b) del Codice della proprietà industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005, n.30) i programmi per elaboratore non sono considerati invenzioni e dunque non sono brevettabili, ma sull’intelligenza artificiale recentemente l’Ufficio Europeo Brevetti, ha aggiornato le sue Linee Guida andando a prevedere una  sezione specifica dedicata alla brevettabilità delle invenzioni che coinvolgono l’IA, anche definite come “computer-implemented inventions” (CII). Per poter brevettare un software di IA occorre che nel software stesso sia “incorporata” una invenzione che abbia i requisiti  della novità (l’invenzione deve consistere in qualcosa di inedito, ossia qualcosa che non è già parte dello stato dell’arte); originalità, (l’invenzione deve essere originale e non facilmente deducibile rispetto a ciò che è già di pubblico dominio); che si tratti di una applicazione industriale ovvero che l’invenzione presenti uno scopo industriale, e non uno scopo puramente commerciale. Nell’ambito dell’IA, inoltre, il brevetto viene concesso laddove la soluzione presenti un carattere tecnico, contribuendo a fornire una soluzione ad un problema tecnico e se sia in grado di soddisfare i requisiti di chiarezza, concisione e sufficiente descrizione. Quest’ultimo aspetto è rilevante perché occorre consentire una lettura della domanda di brevetto a qualsiasi esperto del settore che possa essere in grado di attuare l’invenzione. La brevettabilità di soluzioni di intelligenza artificiale oggi è particolarmente applicata nel settore automobilistico piuttosto che con riferimento ai dispositivi medici. Rispetto alla proprietà intellettuale, la durata dei diritti di proprietà industriale sull’invenzione è di “soli” 20 anni decorrenti dalla data di deposito dell’invenzione.

 

Diritto d'autore sulle opere generate dall'IA

Non possiamo chiudere un approfondimento sulla proprietà intellettuale connessa all’IA senza un cenno alle opere generate dall’intelligenza artificiale. Su questo tema il dibattito sotto il profilo giuridico, è aperto. Difatti, se è indubbio che alle opere create dall’IA con l’assistenza dell’uomo siano riconosciuti i diritti d’autore allo stesso (in considerazione dello sforzo creativo umano applicato) ciò non avviene rispetto alle opere generate autonomamente dall’IA. Questo perché nel nostro Paese (e così nella maggior parte degli Stati) per poter acquisire la titolarità di un diritto occorre avere capacità giuridica, e le macchine ne sono ovviamente sprovviste. Si evidenzia come il tema sia stato affrontato anche in sede europea e come nel 2020 il Parlamento Europeo nella Relazione sui diritti di proprietà intellettuale per lo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale abbia esplicitamente esclusa  la tutela del diritto d’autore nei confronti delle opere create dall’IA, sulla base del fatto che un’opera deve avere per definizione “carattere creativo”, quale espressione del lavoro intellettuale umano e della personalità stessa dell’autore-uomo. Al momento, perché in considerazione dello sviluppo dell’IA a livello mondiale potrebbero rendersi necessarie altre valutazioni anche facendo riferimento eventualmente, alla paternità originaria della soluzione di IA.

Autori
Valentina Frediani
Valentina Frediani
Colin & Partners
L’Avv. Valentina Frediani, fin dall’inizio della sua attività nel 2002, ha fatto una scelta precisa: scommettere su un settore, quello del diritto informatico e delle nuove tecnologie, all’epoca poco esplorato, oltre che scarsamente valorizzato.

Se è indubbio che alle opere create dall’IA con l’assistenza dell’uomo siano riconosciuti i diritti d’autore allo stesso (in considerazione dello sforzo creativo umano applicato) ciò non avviene rispetto alle opere generate autonomamente dall’IA. Questo perché nel nostro Paese (e così nella maggior parte degli Stati) per poter acquisire la titolarità di un diritto occorre avere capacità giuridica, e le macchine ne sono ovviamente sprovviste.

16 marzo 2023

Tra proprietà industriale e diritto d’autore nell’IA

Lo sviluppo di soluzioni che comportino l’uso di intelligenza artificiale apre principalmente due scenari sul fronte giuridico legati alla proprietà intellettuale: diritto d’autore e proprietà industriale.

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